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ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO
Gli esercizi finanziari, riguardanti l’attività sociale, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno
ed il relativo rendiconto deve essere presentato all’Assemblea nei termini stabiliti dalle leggi
vigenti.
Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione di qualsiasi spesa
ed impegno sarà devoluto secondo gli scopi statutari.
ART. 16 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina le modalità della
liquidazione nominando o uno o più liquidatori e fissando le attribuzioni, i poteri e i
compensi, ferma l’osservanza delle norme inderogabili di legge.
Per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione, le modalità e la devoluzione del
patrimonio, destinati alla realizzazione di altri scopi sociali o a favore di altre Associazioni
con scopi analoghi, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 17 – MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea dei soci, adottata a
maggioranza di tre quarti degli iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.